STATUTO ASSOCIAZIONE GUIDE E ACCOMPAGNATORI CICLOTURISTICI

TITOLO I – COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI E FINALITA’

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

  1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana nonché nel rispetto della legislazione vigente, l’Associazione Guide e Accompagnatori Cicloturistici, senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola), né di interpunzione, siglabile, laddove consentito, AGAC.
  2. L’AGAC è una libera associazione professionale senza scopo di lucro, è autonoma, apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue gli scopi indicati all’art. 3 del presente Statuto.
  3. La durata dell’Associazione è illimitata.
  4. L’Associazione ha sede nel Comune di Torino (TO), in Via Accademia delle Scienze n°2 ovvero all’indirizzo risultante dalle comunicazioni presentate ai competenti uffici, come previsto dalla legge di volta in volta vigente, ed è retta dalle norme del presente Statuto.
  5. La successiva modificazione della sede nell’ambito del detto Comune è di competenza del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
  6. L’Associazione potrà istituire uffici, rappresentanze, sedi periferiche in Italia e all’estero previa delibera del Consiglio Direttivo. Essa potrà altresì esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed all’estero e, ove occorra, potrà nominare rappresentanti territoriali a supporto della propria attività.

Art. 2 – DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

1. E’ Guida e/o Accompagnatore Cicloturistico (o figura ad esse equiparata) chi, per professione accompagna singole persone o gruppi in bicicletta, su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi adeguati, assicurando la necessaria assistenza tecnica, descrivendo e illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, nonché le tradizioni culturali ed enogastronomiche del territorio.

Art. 3 – SCOPI E FINALITA’

  1. L’Associazione persegue il riconoscimento e la tutela della figura della Guida e dell’Accompagnatore Cicloturistico (o figura ad esse equiparata) in ogni ambito ed in costante armonia con la legislazione, qualunque ne sia il grado, vigente.
  2. L’AGAC è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto della legge nazionale e di quelle regionale, in quanto applicabili, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  3. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina in dettaglio degli aspetti organizzativi.
  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la norma fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione
  1. Gli scopi dell’Associazione sono:
    1. riunire e organizzare, rappresentare e tutelare tutti coloro che esercitano l’attività di Guida e/o Accompagnatore Cicloturistico (o figura ad esse equiparata) come definito dall’Art. 2;
    2. armonizzare, la qualifica abilitativa della Guida e/o dell’Accompagnatore Cicloturistico (o figura ad esse equiparata) individuando i possibili criteri di equipollenza mediante i quali consentire l’accesso alla stessa
    3. perseguire il riconoscimento della professione, a tutti i livelli e presso tutti gli stakeholder pubblici e privati;
    4. tutelare, promuovere e favorire, sviluppare, divulgare e realizzare la figura della Guida e dell’Accompagnatore Cicloturistico (o figura ad esse equiparata) e gestire e coordinare ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell’Associazione in ambito locale, regionale, e, laddove possibile, anche in quello nazionale ed internazionale;
    5. offrirsi quale principale punto di riferimento per il legislatore locale, regionale e nazionale;
    6. tutelare e rappresentare gli interessi economici, morali, sociali e professionali dei propri associati;
  • promuovere all’esterno l’immagine della categoria professionale;
  • contribuire alla qualità professionale ed al favorire lo sviluppo e la crescita professionale degli associati, con ciò predisponendo un proprio Codice Etico condiviso e applicato da ogni associato, nonché a promuoverne ed incentivarne la formazione anche in ambito multidisciplinare;
  • offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze promozionali, formative, culturali e amministrative;
  • promuovere, realizzare e gestire ogni iniziativa e attività utile od opportuna al rafforzamento tanto dell’Associazione quanto della figura professionale degli associati nonché al raggiungimento degli obiettivi statutari.
  • Sensibilizzare e promuovere la creazione di elenchi unici di Guide e Accompagnatori Cicloturistici, sia nelle sedi regionali che ne sono prive, quanto – a maggior ragione – in ambito nazionale;
  • Promuovere e realizzare offerta di convenzioni agli associati;
  • Incoraggiare un turismo responsabile e promuovere la sostenibilità ambientale
  1. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
  2. L’Associazione potrà, qualora ritenuto necessario, assumere personale o stipulare contratti di collaborazione, anche tra gli associati, per gestire l’Associazione e organizzarne le attività.
  1. L’Associazione potrà, per il migliore perseguimento dei propri scopi, associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali con scopi e finalità affini o analoghi.
  2. L’ordinamento associativo è ispirato al principio di democrazia ed a quello della partecipazione alle attività da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, espressamente per quanto concerne l’accesso alle cariche sociali elettive.
  3. L’Associazione in parola, non potrà in alcun modo devolvere, anche in modo indiretto, alcun utile, avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita. Resta inoltre fermo l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 4 – ASSOCIATI

  1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati tutti coloro che avendone i requisiti, condividendone le finalità ed i principi ispiratori nonché accettandone lo Statuto ne facciano apposita richiesta. Il numero degli associati è illimitato. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. Fra gli associati all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
  2. Possono iscriversi all’Associazione le persone fisiche in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    1. maggiore età;
    2. intervenuta abilitazione professionale ai sensi della L.R. Piemonte 33/2001 e conseguente iscrizione presso il relativo Elenco ovvero di futura specifica normativa nazionale (qualora promulgata ad istituzione della figura di Guida e/o Accompagnatore Cicloturistico in sede nazionale) nonché, a discrezione del Consiglio Direttivo che a tal fine si riunisce appositamente, coloro i quali – svolgendo prevalentemente detta attività in Regione diversa dal Piemonte – abbiano ottenuto titolo abilitativo ai sensi della competente Legge Regionale allo svolgimento della professione di Guida o Accompagnatore Cicloturistico a seguito del superamento dell’esame conclusivo relativo ad un corso teorico e pratico di almeno 200 ore, che sia stato promosso dalla Regione/Ente a ciò competente
    3. svolgimento in modo anche non esclusivo dell’attività professionale di Accompagnatore Cicloturistico;
  3. La partecipazione all’associazione presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente statuto.
  4. La qualità degli associati si acquisisce con l’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo (per insindacabile giudizio) della domanda di adesione. Alla stessa procedura è tenuto l’associato uscito in precedenza che intenda rientrare nell’associazione

Art. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

    1. partecipare alle assemblee e a tutte le attività promosse dall’Associazione e su queste ricevere tutte le informazioni del caso;
    2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per

l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

    1. godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione;
    2. accedere a tutti i servizi previsti dall’Associazione per gli associati.
    3. esaminare i libri sociali.
    4. Partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e delle sue attività, beninteso che, salvo diverso accordo scritto, le eventuali attività da questi svolte in favore dell’Associazione non prevedono alcun compenso, né costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro di collaborazione di qualsivoglia natura.

Art. 6 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
    1. osservare lo Statuto, i regolamenti ed ogni altro provvedimento emanato dall’Associazione;
    2. di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e adottare un comportamento conforme con esse e con le finalità proprie dell’Associazione, con ciò evitando tutti quelli che possano arrecare danno ad essa od alla sua immagine;
    3. corrispondere le quote associative, il cui importo, modalità e termini di versamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono personali, non rimborsabili e non possono essere trasferite a terzi o rivalutate;

TITOLO III – AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

Art. 7 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI, QUOTA ASSOCIATIVA, RINNOVO

  1. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante associato, redatta su apposito modulo, anche telematico, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’Art. 4.2; il Consiglio Direttivo dà conferma dell’ammissione o diniego motivato della stessa entro i 15 giorni successivi alla delibera.
  2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo delegare le operazioni di accettazione/diniego delle domande di ammissione.
  3. Gli aspiranti associati hanno l’obbligo, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, di prendere visione dello statuto e del Regolamento e di approvarli per iscritto.
  1. L’aspirante associato deve versare la quota associativa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione; trascorso inutilmente tale termine, la domanda si intende automaticamente decaduta; la qualifica degli associati si acquisisce contestualmente al pagamento della quota associativa. Indipendentemente dalla data di effettuazione del pagamento della stessa, questa scade al 31 dicembre dell’anno in corso.
  2. Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti, per qualsiasi titolo o motivo.
  3. La qualifica degli associati è effettiva dal momento in cui, oltre alla presenza dei requisiti di cui all’art. 4.2, sia stata effettivamente versata la quota annuale cui consegue il diritto di essere iscritto nel libro degli associati.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione, comunicando il recesso per scritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o PEC, ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso se fatta almeno tre mesi prima.
  3. L’associato viene escluso dall’associazione qualora non provveda a versare, entro il 31 marzo, la quota annuale associativa per l’anno in corso.
  4. L’associato viene escluso dall’associazione qualora cessi di possedere uno o più dei requisiti necessari per farne parte, di cui all’art.4.2Un associato può essere escluso per delibera dell’assemblea degli associati per gravi motivi, in particolare nei casi di mancata osservanza, da parte dell’associato, del presente statuto o delle deliberazioni legalmente assunte dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo.
  5. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati (anche a titolo di associazione per il periodo residuo dell’anno in cui si è verificato il recesso o l’esclusione), né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI E ORGANI TECNICI

Art. 9 – ORGANI ASSOCIATIVI E ORGANI TECNICI

  1. Gli organi associativi dell’AGAC sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
  2. L’Assemblea ordinaria degli associati può istituire il Collegio dei Probiviri e l’Organo di Revisione dei Conti.
  3. Il Consiglio Direttivo può istituire i seguenti organi tecnici dell’Associazione: Comitato Tecnico-Scientifico e Comitato rappresentativo dei Territori

Art. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti gli associati per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione e può essere indetta in seduta ordinaria o straordinaria. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere sono per tutti loro vincolanti, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà più uno degli associati in regola con i versamenti delle quote associative.
  3. La convocazione dell’Assemblea, se ordinaria, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data dell’adunanza (diversamente, per quella straordinaria almeno 7 giorni prima) mediante avviso spedito a tutti gli associati nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, ai Revisori dei Conti. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e deve essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, tale da consentire riscontro dell’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in qualunque altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, purché in territorio italiano.

  1. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto
  2. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato che goda di tale qualifica. Ogni associato non può avere più di una delega.
  3. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
    1. in sede ordinaria:
      • approvare il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
      • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
      • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
      • eleggere gli altri organi previsti dallo Statuto ad eccezione degli organi tecnici;
      • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
    1. in sede straordinaria:
      • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
      • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
  1. L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati che possano godere di detta qualifica, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

  1. L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati qualificabili come tali, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranze qualificate stabilite nello Statuto o dalla legge.
  3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  5. Le delibere assembleari nonché i relativi bilanci e rendiconti dovranno essere messi a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
  6. In assenza del Presidente, l’Assemblea può essere presieduta dal Vicepresidente.
  7. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione

Art. 11 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA.

  1. L’assemblea:
    1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
    3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    5. nomina e revoca, quando previsto, tra gli associati, i membri del Collegio dei Probiviri
    6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    7. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque consiglieri, comprensivi del Presidente.
  2. I consiglieri, soci dell’Associazione, ed il presidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Durante il quadriennio, e in caso di vacanza per dimissioni o per altre cause di uno o più consiglieri, l’assemblea eleggerà il sostituto.

Il consigliere che per tre volte consecutive e, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni del consiglio è considerato dimissionario e al suo posto subentra l’associato eletto dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i consiglieri:

    1. uno o più Vice-presidenti;
    2. il Tesoriere;
    3. il Segretario.
  1. Tutte le cariche ricoperte sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute con ratifica del Consiglio.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede, oppure quando ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri, a mezzo lettera raccomandata o PEC o email o messaggio istantaneo (Whatsapp): la convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con qualunque mezzo, anche telefonico, e deve pervenire ai consiglieri almeno il giorno prima della data di convocazione.Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 13 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell’assemblea, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, redige e sottopone all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell’attività e del programma annuale di lavoro dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da persone o da esperti, anche non asssociati, da esso nominati per richiedere pareri su questioni organizzative, tecniche, legali, scientifiche e culturali.
  3. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato tecnico-scientifico.
  4. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato rappresentativo dei Territori.

Art. 14 – PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. È eletto dall’Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, e dura in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile; ha il potere di firmare lettere, mandati di pagamento, assegni e tutti gli atti d’ufficio.

  1. Egli cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente.

Art. 15 – VICEPRESIDENTE

  1. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
  2. Nel caso siano presenti più Vicepresidenti, quello più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni

Art. 16 – SEGRETARIO E TESORIERE

  1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea degli associati e provvede a depositarne copia presso la sede sociale;
  1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico-finanziario annuale. Il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori dell’associazione, purché ne ricorrano i motivi e le competenze a ciò necessarie.
  2. Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo ed al periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
  3. Quest’ultimo, inoltre, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario ed il tesseramento degli associati di cui tiene aggiornato il registro. Egli è anche custode del patrimonio dell’Associazione, esegue i pagamenti su ordine del presidente o di chi ne fa le veci

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. L’Assemblea Ordinaria nomina tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre anni ed i cui membri, scelti tra soci in regola con le norme d’iscrizione che vantino una anzianità associativa di almeno 4 anni o quanto meno comprovata esperienza o titoli a ciò abilitativi, sono rieleggibili con il limite di 3 mandati.Detto Collegio è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli associati ed a comminare le sanzioni di cui all’art. 25.
  2. Il dispositivo della deliberazione sarà notificato all’interessato in forma scritta, su supporto cartaceo o in via telematica, che consenta comunque di verificare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
  3. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento.
  4. Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell’incolpato
  5. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’Assemblea degli Associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di nullità nel termine di 15 (quindici) giorni dalla avvenuta notifica personale – a mezzo PEC – della decisione del Collegio dei Probiviri.
  6. La mancata accettazione e/o esecuzione della deliberazione comporterà, per l’associato inadempiente, la sanzione della esclusione.
  7. In mancanza del Collegio di nomina assembleare, i compiti suoi propri sono attribuiti ad un Collegio dei Probiviri temporaneo, costituito di volta in volta, da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.
  8. L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella ad altre figure istituzionali.
  9. In caso di posto vacante, questo viene di diritto occupato dal candidato primo fra i non eletti, in carica per il periodo residuo.

Art. 18 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

  1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo tecnico i cui membri sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell’Assemblea degli Associati.
  1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) seppur formalmente dipendente dal Consiglio Direttivo, ha il compito di coordinare le attività tecnico scientifiche proprie al settore in cui operano l’associazione ed i suoi associati e nel proprio ambito di competenza deve considerarsi autonomo ed indipendente. Nella formazione di questo organo deve preferirsi una composizione eterogenea tale per cui sia sempre consentita la copertura delle competenze e degli ambiti in cui lo stesso è chiamato ad esercitare la sua attività.
  2. Detto Comitato, inoltre, ha il compito di individuare un elenco di soggetti, con qualifiche e competenze oggettive, deputati a svolgere o sovraintendere alle attività formative dell’Associazione.
  1. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati a scadenza.
  1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri definito dal Consiglio Direttivo e viene nominato dal Consiglio Direttivo stesso, il quale designa un Presidente. I membri sono scelti con preferenza fra gli associati avendo riguardo alle competenze specifiche disponibili e necessarie per l’attività del Comitato ed all’esperienza professionale.
  2. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha le seguenti competenze:
    1. fornisce consulenza al Consiglio Direttivo in merito alle strategie di relazione con gli stakeholder esterni, concorrendo alla definizione degli obiettivi di azioni e attività specifiche e al monitoraggio dei risultati;
    2. coordina le attività poste in essere per lo sviluppo delle competenze professionali degli associati;
    3. coordina le attività di promozione;
    4. verifica e valida i contenuti di carattere tecnico – scientifico del sito internet dell’Associazione.

Art. 19 – COMITATO RAPPRESENTTIVO DEI TERRITORI.

  1. Il Comitato rappresentativo dei Territori è un organo nominato dal Consiglio Direttivo, i cui membri, scelti tra gli associati in regola con la qualifica degli associati, hanno il compito di portare all’attenzione del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico le istanze provenienti da specifici territori.
  2. Il Comitato rappresentativo dei Territori, nel proprio ambito di competenza, è organo indipendente ed è composto da un numero di membri variabile, definito dal Consiglio Direttivo, il quale designa annualmente un Presidente. I membri sono scelti dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell’Assemblea degli Associati, con garanzia di massima eterogeneità di formazione e rappresentanza del territorio.I membri del Comitato rappresentativo dei Territori durano in carica un anno e possono essere rinnovati a scadenza

TITOLO V – ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO

Art. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – PATRIMONIO

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    1. quote associative;
    2. contributi degli associati;
    3. contributi di soggetti privati, di società ed Enti;
    4. contributi dello Stato, della Regione, del Comune e di altri Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private a livello nazionale e sovranazionale;
    5. donazioni e lasciti testamentari;
    6. liberalità erogate da terzi;
    7. rimborsi derivanti da convenzioni;
    8. corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati;
    9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive, svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale;
    10. ogni altra entrata o contributo di qualunque genere e tipo.
  2. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
  3. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

TITOLO VI – PUBBLICITA’ E GARANZIE

Art. 23 – PUBBLICITA’

1.  I canali informativi ufficiali dell’Associazione sono la pubblica affissione presso la sua sede, l’invio di e-mail e il sito internet o qualunque altro mezzo atto a tal fine alla pubblicazione di tutti gli elementi informativi che presentano utilità per gli associati, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

Art. 24 – TUTELA DEL MARCHIO

  1. Il marchio di AGAC è di proprietà dell’Associazione; la sua tutela e salvaguardia è responsabilità del Consiglio Direttivo.
    1. Il marchio e il nome potranno essere concessi in uso secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E SCIOGLIMENTO

Art. 25 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO

  1. L’Associazione ha durata illimitata, e si estingue:
    1. quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
    2. quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
    3. su proposta del Consiglio Direttivo, deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati quando: in prima convocazione, vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 3/4 degli aventi diritto; in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei 2/3 degli associati aventi diritto ed in regola con l’iscrizione.
    4. In tal caso l’Assemblea nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII – NORME FINALI E GENERALI

Art. 27 NORME DISCIPLINARI

  1. E’ passibile di sanzione disciplinare l’associato che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, di scorrettezze disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri degli associati .
  2. Le sanzioni disciplinari sono comminate dal Collegio dei Probiviri ed applicate dal Consiglio Direttivo.
  3. Esse, in quanto commisurate alla gravità dei fatti dai quali traggono origine, devono sempre essere notificate al

destinatario a mezzo PEC, pena l’invalidità delle stesse e sono:

    1. il richiamo scritto;
    2. la sospensione temporanea fino ad un massimo di 3 (tre) mesi da ogni attività sociale;
    3. l’esclusione del associato dalla partecipazione a determinate manifestazioni, eventi e quant’altro;
    4. l’espulsione.
  1. La sanzioni di cui al punto 3) possono anche prevedere l’inibizione a frequentare la sede sociale ed i relativi impianti dell’Associazione.
  2. La recidiva specifica o generica è considerata una aggravante. L’esclusione di qualunque associato per gravi motivi è deliberata dall’Assemblea dell’Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 28 – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

  1. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti: l’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito all’incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all’incolpato ed al denunciante.
  2. Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell’incolpato.

Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

  1. Salvo inderogabile norma di legge, gli associati si impegnano a deferire in arbitrato, la tutela dei loro diritti ed interessi in ambito associativo. L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta le sanzioni previste dallo Statuto dell’Associazione o dell’Ente cui l’Associazione aderisca, a meno di deroga concessa dai Consigli Direttivi dei sopracitati enti. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.

Art. 30 – NORME FINALI E GENERALI

1. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge, quelle contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nei Regolamenti dell’Associazione e quelle contenute nello Statuto dell’Ente cui l’Associazione eventualmente aderisca.

Atto-costitutivo-e-Statuto-registrati.pdf